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Visto

Il visto è l’autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica italiana ed è rilasciato dalle ambasciate e dai consolati italiani nello stato di origine.Alla domanda di visto bisogna allegare una foto formato tessera, un documento di viaggio valido e la documentazione per il tipo di visto richiesto.

Lo straniero deve obbligatoriamente indicare:

• scopo del viaggio;

• mezzi finanziari per il viaggio ed il soggiorno;

• alloggio.

Non è possibile il rilascio del visto (né la proroga) allo straniero che già si trovi in Italia.

Visto per soggiorni brevi fino a 90 giorni (Visto Schengen uniforme)

Il visto Schengen consente il transito o il breve soggiorno fino a 90 giorni. Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.

Visto per soggiorni di lunga durata. (Nazionali)

Per tutti i soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) gli stranieri devono avere sempre il visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno. Questi tipi di visto sono validi per soggiorni superiori a 90 giorni con uno o più ingressi in Italia e per l’eventuale transito (per non più di cinque giorni) attraverso il territorio degli Stati Schengen.

Per ulteriori informazioni www.poliziadistato.it


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