Bambini in auto
I dispositivi di ritenuta per il trasporto dei bambini sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di 36 chili di peso: fino a 18 kg si possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso si possono utilizzare anche gli adattatori. Quest’ultimi sono dei piccoli sedili che, sollevando il bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza dell’auto.
Vi ricordiamo inoltre che:
• i sistemi di sicurezza presenti negli autoveicoli non sono adatti a persone inferiori a 1.50 metri di altezza.
• fino a 9 chili di peso il bimbo deve essere trasportato in senso contrario alla marcia dell’auto.
Attenzione mai mettere il bambino sul sedile anteriore se la macchina è provvista di airbag, a meno che non possa essere disattivato. Il posto più adatto è il sedile posteriore, al centro, che protegge anche da eventuali urti laterali. Dopo 10 chili si può cominciare a sistemare il seggiolino in senso di marcia. Il seggiolino o l’adattatore devono essere omologati. I più recenti sono quelli appartenenti a uno dei 5 gruppi di dispositivi costruiti secondo l’ultima normativa europea che riportano sul contrassegno le sigle: ECE R44-02 oppure ECE R44-03. Il mancato uso dei seggiolini o degli adattatori è punito con la sanzione amministrativa da 68,00 euro a 275,00 euro e con la decurtazione di 5 punti patente al guidatore. Se sul veicolo è invece presente un genitore o un adulto che esercita la patria potestà sul bambino la sanzione viene applicata a lui e nessun punto viene tolto al conducente.
Per ulteriori informazioni www.poliziadistato.it