Guida in stato di ebbrezza
La guida in stato di ebbrezza è sanzionata dall'art.186 del c.d.s. E' un reato di competenza del Tribunale. Con il decreto del 3 agosto 2007 sono state inasprite le sanzioni.
0,5 g/l a 0,8 g/l - ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
0,8 e 1,5g/l - ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi. Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno.
oltre l'1,5 g/l - ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da tre mesi ad 1 anno. Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo con la sentenza di condanna.
In caso di constatazione di tasso alcolemico sopra la norma, il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui se non è possibile affidarlo ad altra persona lo stesso può essere fatto recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l’attività di soccorso stradale e deposito per trasportarlo presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso l’autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero stesso.Per questo tipo di reato è prevista la sottrazione di 10 punti sulla patente (il doppio per i giovani che hanno preso la patente dopo l'01.10.2003 e da meno di 3 anni).
Casi di revoca della patente di guida Se la stessa persona compie piu violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene sempre revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al prefetto.
Nel caso di incidente stradale
Quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale le sanzioni sono raddoppiate; il giudice, con la sentenza di condanna, impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile del reato.
Rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico
La norma prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. L'esame viene ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra.
Chi senza giustificato motivo rifiuta di sottoporsi al controllo etilometrico commette un illecito penale con le seguenti sanzioni:
a) arresto da tre mesi ad un anno
b) ammenda da 1.500 a 6.000 euro
c) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e la revoca nel caso in cui il conducente sia stato condannato per il medesimo reato nei due anni precedenti
d) fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile dell'illecito.
Con l'ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale.
Per la violazione è prevista la decurtazione di 10 punti dalla patente.
Per ulteriori informazioni www.poliziadistato.it