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Oggetti preziosi

Devono essere in possesso di questa licenza coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi. Si precisa, inoltre, che tale licenza è obbligatoria per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. La licenza è rilasciata dal Questore, al quale occorre presentare il modulo, con la seguente documentazione:

• copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa

• dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione

• dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesta la propria qualità di commesso viaggiatore o piazzista ovvero dichiara di essere iscritto nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio

• dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando,altresì, tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’impresa individuale o della società

• dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11,12 e 131 del T.U.L.P.S.

• dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l’attività.

La licenza ha durata permanente.

Per ulteriori informazioni www.poliziadistato.it


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