Lavoro autonomo
Per lavoro autonomo si intende un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, inclusa la costituzione di società di capitali o di persone o l'assunzione di cariche societarie. L’ambasciata o il consolato italiano rilasciano il visto di ingresso per lavoro autonomo con l'indicazione dell’attività che si intende svolgere. Tale visto deve essere rilasciato o negato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.
Entro 8 giorni dall'arrivo in Italia, è necessario fare richiesta del permesso di soggiorno, presentando la seguente documentazione:
• domanda compilata e sottoscritta dall'interessato
• fotocopia di tutto il passaporto o documento equivalente
• risorse adeguate per l’esercizio dell’attività che si intende intraprendere in Italia
• possesso dell’eventuale iscrizione in albi e registri
• attestazione dell’autorità competente che non ci sono motivi ostativi al rilascio di autorizzazioni o licenze per tale attività
• dimostrare di disporre di idonea sistemazione abitativa
• possesso di un reddito annuo comunque superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione alla spesa sanitaria. In sostituzione del reddito, anche di una garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
Per ulteriori informazioni www.poliziadistato.it