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Ricongiungimento familiare

Posso richiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri residenti in Italia che hanno un permesso di soggiorno per lavoro, per asilo, per studio, motivi religiosi o familiari, oppure sono già in possesso di carta di soggiorno. La richiesta va presentata compilando i moduli allo Sportello Unico Immigrazione istituito presso la Prefettura del luogo di dimora del richiedente.

Si può richiedere per:

• coniuge;

• figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio

• figli maggiorenni a carico, se non possono provvedere alle proprie esigenze di vita in maniera permanente o per le loro condizioni di salute; • genitori a carico che non abbiano un adeguato sostegno familiare nel loro Paese di origine o di provenienza.

La richiesta deve essere corredata da documentazione comprovante:

• il reddito annuo non inferiore all'importo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare; per più familiari il reddito deve essere rapportato alla composizione del nucleo stesso

• la disponibilità di un alloggio idoneo, mediante attestazione dell'ufficio comunale o di certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalla Asl

• la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare, tradotta, legalizzata e validata dall'autorità consolare italiana del Paese di appartenenza o di provenienza dello straniero

• copia del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno di cui si è titolari

• se il ricongiungimento è richiesto per più di un figlio minore di 14 anni, il reddito del richiedente deve essere pari o superiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Lo straniero deve presentare i documenti che provano il rapporto di parentela presso il Consolato italiano del proprio paese di residenza.

Lo straniero che entra in Italia con il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, entro otto giorni dal suo ingresso, deve compilare il modulo per la richiesta di permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l'immigrazione. I requisiti relativi alla disponibilità del reddito e dell'alloggio non sono richiesti allo straniero titolare del permesso di soggiorno per asilo politico. Figli minori Il figlio minore dello straniero che soggiorna in Italia regolarmente, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al 14° anno di età. Al compimento del 14° anno di età del minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, oppure una carta di soggiorno. Al compimento della maggiore età può essere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

Per ulteriori informazioni www.poliziadistato.it


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